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La Ue: no alla distruzione di embrioni umani per brevetti

Ultimo Aggiornamento: 20/10/2011 14:20
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LA SENTENZA




La Ue: no alla distruzione di embrioni umani per brevetti



Non è brevettabile un procedimento che, ricorrendo al prelievo di cellule staminali ricavate da un embrione umano nello stadio di blastocisti, comporta la distruzione dell'embrione. L’utilizzazione per finalità terapeutiche o diagnostiche che si applichi all’embrione umano e sia utile a quest’ultimo può essere oggetto di brevetto, ma la sua utilizzazione a fini di ricerca scientifica non è brevettabile. È questo in sintesi il parere espresso questa mattina nella sentenza sul caso C-34/10 dalla Corte di giustizia dell’Unione europea. La Corte di Lussemburgo era chiamata ad esprimersi in merito alla domanda di pronuncia pregiudiziale presentata dalla Corte federale tedesca di Cassazione (Bundesgerichtshof) cui si era appellato il ricercatore tedesco Oliver Brüstle dopo la dichiarazione di nullità di un suo brevetto, relativo alla produzione di cellule progenitrici ricavate da cellule staminali embrionali umane, da parte del Tribunale federale tedesco competente (Bundespatentgericht), sulla base di un ricorso presentato dall’associazione Greenpeace. Lo scorso 10 marzo l’avvocato generale della Corte, Yves Bot, al termine della sua istruttoria aveva confermato la nullità del brevetto ribadendo la “non brevettabilità” delle cellule staminali embrionali.

In sede di esame della nozione di “embrione umano”, mancante nella direttiva 98/44/CE sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche, la Corte sottolinea innanzitutto che essa “non è chiamata ad affrontare questioni di natura medica o etica – si legge in un comunicato diffuso dall’Unità stampa e informazione della Corte stessa -, ma deve limitarsi ad un’interpretazione giuridica delle pertinenti disposizioni della direttiva”. Tuttavia “il contesto e la finalità di quest'ultima rivelano che il legislatore dell’Unione ha inteso escludere qualsiasi possibilità di ottenere un brevetto quando il rispetto dovuto alla dignità umana può esserne pregiudicato. Ne risulta, secondo la Corte, che la nozione di 'embrione umano’ deve essere intesa in senso ampio”. Pertanto, la Corte considera che “sin dalla fase della sua fecondazione qualsiasi ovulo umano deve essere considerato come un ‘embrione umano’, dal momento che la fecondazione è tale da dare avvio al processo di sviluppo di un essere umano”. Secondo i giudici, “deve essere riconosciuta questa qualificazione di ‘embrione umano’ anche all’ovulo umano non fecondato in cui sia stato impiantato il nucleo di una cellula umana matura e all’ovulo umano non fecondato indotto a dividersi e a svilupparsi attraverso partenogenesi”. Esaminando se la nozione di “utilizzazioni di embrioni umani a fini industriali o commerciali”, non brevettabili, includa anche “l’utilizzazione a fini di ricerca scientifica”, la Corte osserva che “il fatto di accordare a un’invenzione un brevetto implica, in linea di principio, lo sfruttamento industriale e commerciale della stessa”. Anche “se lo scopo di ricerca scientifica deve essere distinto dai fini industriali e commerciali”, secondo i giudici “l’utilizzazione, oggetto di una domanda di brevetto, di embrioni umani a fini di ricerca scientifica non può essere distinta da uno sfruttamento industriale e commerciale e, pertanto, sottrarsi all’esclusione dalla brevettabilità”. Di conseguenza anche la ricerca scientifica che implichi l’utilizzazione di embrioni umani “non può ottenere la protezione del diritto dei brevetti” a meno che tale brevettabilità riguardi “l’utilizzazione a fini terapeutici o diagnostici che si applicano e che sono utili all’embrione umano – ad esempio per correggere una malformazione e migliorare le sue prospettive di vita”.

Quanto alla brevettabilità di un’invenzione relativa alla produzione di cellule progenitrici neurali, la Corte sottolinea, da un lato, “che quest'ultima presuppone il prelievo di cellule staminali ricavate da un embrione umano nello stadio di blastocisti, e, dall'altro, che il prelievo comporta la distruzione dell'embrione”. Non escludere pertanto dalla brevettabilità tale invenzione “avrebbe la conseguenza di consentire al richiedente un brevetto di eludere il divieto di brevettabilità mediante un’abile stesura della rivendicazione”. In conclusione, la Corte reputa che “un'invenzione non possa essere brevettata qualora l’attuazione del procedimento richieda, in via preliminare, la distruzione di embrioni umani o la loro utilizzazione come materiale di partenza”.


da L'Avvenire.it

_________Aurora Ageno___________
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LA SENTENZA IN LUSSEMBURGO


Il cardinale Sgreccia: «È vita dal concepimento»

Di fatto è il riconoscimento che l’embrione umano fin dalla fecondazione è un soggetto con piena dignità antropologica e giuridica. Questo il senso, secondo il presidente emerito della Pontificia accademia per la Vita, il cardinale Elio Sgreccia, della sentenza emessa ieri dalla Corte europea di giustizia che vieta brevetti di terapie basate sulla distruzione di embrioni. «Coincide con quanto sancito dal primo articolo della legge 40 sulla dignità dell’embrione– rileva il porporato – anzi, è ancora più chiaro».

Quali possono essere gli sviluppi di questa sentenza della Corte di giustizia della Unione europea?
Ci auguriamo che contribuisca alla protezione dell’embrione e alla sua valorizzazione. Spero che si possano portare queste acquisizioni sul valore antropologico dell’embrione anche sul piano dell’interruzione di gravidanza, su quello delle varie pillole abortive. Se l’embrione umano ha una tale dignità di fronte ai brevetti, altrettanta deve averne nei confronti di qualsiasi altro attentato che possa essere perpetrato contro la vita nascente da parte dell’uomo e della tecnica.

Il pronunciamento della Corte si occupa di un problema specifico, quello dei brevetti...
È però molto importante perché comporta una più generale interpretazione giuridica e antropologica. Si basa su una direttiva del Parlamento europeo approvata nel ’98, sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche che lasciava però dei dubbi, in particolare due. Proibiva la brevettazione dell’embrione ma non specificava che cosa si intendeva con questo termine: a quale fase della vita del concepito si facesse riferimento. Ed in secondo luogo accettava la brevettazione di elementi separati dall’embrione e non si capiva cosa si volesse dire con tale dizione.

Come si inserisce in questo quadro il caso sotto giudizio?
Il brevetto ottenuto da Oliver Brüstle per le cellule staminali embrionali umane usate per la terapia del Parkison, con la giustificazione che si trattava di parti separate dall’embrione, viene invalidato dalla Corte perché il loro prelievo ha provocato la morte dell’embrione. Sono parti separate, sì, ma per ottenerle si è ucciso il concepito. E la cosa viene ritenuta inaccettabile da parte dei giudici della Ue.

La Corte federale di Cassazione tedesca ha chiesto a Lussemburgo anche una definizione di embrione...
La sentenza conferisce all’embrione l’interpretazione più ampia, ricomprendendo in essa tutto lo sviluppo del concepito dalla fecondazione in poi. Anzi, aggiunge che questa qualificazione va riconosciuta anche all’ovulo umano non fecondato in cui sia stato impiantato il nucleo di una cellula umana matura, e quello in cui sia stato indotto a dividersi e a svilupparsi attraverso partenogenesi. È una chiarificazione antropologica fondamentale: si tratta sempre di embrioni umani, e come tali non sono brevettabili.

Ma si è detto che nel caso in questione si trattava di una brevettazione solo ai fini scientifici...
Per la Corte, anche se giustificata da motivi terapeutici, la brevettazione ha sempre di mira la commerciabilità delll’embrione umano e quindi come tale è vietata. L’uso dell’embrione per diagnosi e terapia sperimentale è autorizzato solo quando è a beneficio dell’embrione stesso: non si interviene per farlo morire, ma per farlo vivere meglio, per guarirlo da malformazioni. I procedimenti terapeutici sono a salvaguardia dell’embrione su cui si procede. Solo in questa situazione è consentita la sperimentazione sull’embrione.



Pier Luigi Fornari

da L'Avvenire.it

_________Aurora Ageno___________
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